Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali di disciplina delle professioni intellettuali).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina le modalità generali di accesso alle professioni intellettuali e di esercizio delle medesime, tenuto conto delle specificità delle singole attività professionali, con esclusione di quelle previste dall'articolo 29, comma 7, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali, fatti salvi, princìpi e criteri direttivi riguardanti le professioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge:

          a) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f), e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;

          b) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dello sviluppo economico del Paese;

          c) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti ad

 

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una effettiva e informata facoltà di scelta e ad un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;

          d) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente, ovvero attraverso il ricorso alle associazioni di cui all'articolo 8, favorendo, per gli ordini, albi e collegi già esistenti, per i quali non ricorrano specifici interessi pubblici che rendano necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni di cui al medesimo articolo 8;

          e) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente;

          f) conformemente ai princìpi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possono esercitare, anche senza vincoli territoriali;

          g) prevedere che l'esercizio dell'attività sia fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;

          h) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista anche

 

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per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione ad ordini, albi o collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle sole attività riservate;

          i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;

          l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;

          m) prevedere che il corrispettivo della prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l'individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;

          n) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le associazioni di cui all'articolo 8 di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli

 

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iscritti, previa procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale;

          o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l' affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini, collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza e sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione alla prestazione richiesta.